PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La presente legge, attraverso la realizzazione di azioni e di operazioni dirette al sostegno, alla produzione, alla diffusione e alla commercializzazione, tutelando gli usi e le tradizioni locali in un contesto di filiera, è volta a promuovere e a valorizzare la rinomanza e la distinzione, nei mercati, dei prodotti agricoli, alimentari ed enogastronomici, di seguito denominati «prodotti agroalimentari», realizzati in Italia attraverso un processo produttivo controllato e certificato secondo norme ufficiali, aventi una riconosciuta tradizionalità a livello nazionale o regionale, o che rispecchiano un prototipo originale e autentico che soddisfa le attese del consumatore e le cui denominazioni godono di una consolidata e diffusa notorietà.
      2. I prodotti agroalimentari conformi alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo e al relativo disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3 sono designati con la denominazione «autenticità certificata».

Art. 2.
(Registro).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro dei prodotti agroalimentari contraddistinti dalla denominazione «autenticità certificata» ai sensi della presente legge.
      2. Per essere iscritto nel registro di cui al comma 1, un prodotto agroalimentare deve avere caratteristiche specifiche e, in particolare, deve essere ottenuto con materie

 

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prime selezionate, osservare metodi di produzione distinti e controllati, fare riferimento, se opportuno, ad usi e a tecniche fedeli a un modello originale, ovvero possedere delle specificità tradizionali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

Art. 3.
(Disciplinare).

      1. Per essere registrato con la denominazione «autenticità certificata», un prodotto agroalimentare, oltre a possedere le caratteristiche previste dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, deve essere conforme ad un disciplinare predisposto ai sensi del comma 2 del presente articolo.
      2. Il disciplinare deve comprendere i seguenti elementi:

          a) il nome originario del prodotto agroalimentare;

          b) la descrizione del prodotto agroalimentare, incluse le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, sensoriali e organolettiche;

          c) la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare;

          d) gli elementi principali atti a definire l'autenticità, le particolarità qualificative del prodotto agroalimentare e, eventualmente, le referenze utilizzate;

          e) gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità o l'originalità del prodotto agroalimentare;

          f) i requisiti minimi e le procedure di controllo del processo produttivo. Tali procedure devono riguardare l'intera filiera del prodotto e, qualora sia costituito da materie prime coltivate in Italia, estendersi

 

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dalla produzione agricola alla distribuzione al consumatore;

          g) qualora sia prevista l'analisi sensoriale, i metodi e le modalità di controllo per accertare che il profilo sensoriale sia conforme a quello certificato;

          h) se opportuno, la prova, ottenuta attraverso appositi test, che il profilo sensoriale certificato risponde alle caratteristiche desiderate dal consumatore ovvero che si tratta di un modello di qualità.

Art. 4.
(Domanda di registrazione).

      1. La domanda di registrazione della denominazione «autenticità certificata» può essere presentata esclusivamente da un'associazione. Per associazione si intende qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agroalimentare, comprese le persone fisiche e giuridiche. Dell'associazione possono, comunque, fare parte anche soggetti terzi che sono interessati a partecipare.
      2. Un'associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agroalimentari che essa stessa produce, elabora o fornisce o, in casi eccezionali, rappresenta.
      3. La domanda di registrazione comprende almeno:

          a) il nome e l'indirizzo dell'associazione richiedente;

          b) il disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3;

          c) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici, ai sensi dell'articolo 7;

          d) i documenti che comprovano la tradizionalità, l'autenticità o l'originalità del prodotto.

 

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Art. 5.
(Nomi, indicazione e simbolo).

      1. Soltanto i produttori e gli utilizzatori che rispettano il relativo disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3 possono fare riferimento a un prodotto recante sull'etichetta la denominazione «autenticità certificata» nella pubblicità, nella fornitura e nei documenti relativi al medesimo prodotto.
      2. Sull'etichetta di un prodotto agroalimentare, qualora si faccia riferimento all'autenticità, deve figurare il nome registrato, accompagnato dalla denominazione «autenticità certificata» e dall'eventuale marchio di qualità di cui all'articolo 6.

Art. 6.
(Marchio di qualità).

      1. Gli imballaggi dei prodotti agroalimentari recanti la denominazione «autenticità certificata» possono essere contraddistinti con un marchio di qualità del prodotto.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni interessate di cui all'articolo 4 o, se disponibili, dei marchi o contrassegni distintivi da esse già posseduti, il modello del marchio di qualità previsto dal comma 1 e le relative caratteristiche, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di marchi e di etichettatura dei prodotti agroalimentari.

Art. 7.
(Controlli e verifica del rispetto del disciplinare).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali designa l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli sull'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge ai sensi del regolamento

 

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(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e provvede affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente legge siano soggetti a un sistema di controlli ufficiali.
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica un elenco recante il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui ai commi 1 e 3 e provvede al suo aggiornamento periodico.
      3. La verifica del rispetto del disciplinare deve essere effettuata, anteriormente all'immissione sul mercato del prodotto agroalimentare, da una o più delle autorità competenti di cui al comma 1 del presente articolo e da uno o più degli organismi di controllo definiti ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del citato regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti agroalimentari. L'associazione di cui all'articolo 4 che richiede la registrazione della denominazione «autenticità certificata» indica gli organismi cui affidare lo svolgimento dei controlli sui propri prodotti agroalimentari registrati.
      4. I costi relativi alla verifica del rispetto del disciplinare sono posti a carico dei soggetti sottoposti a tale controllo.
      5. Gli organismi di certificazione dei prodotti agroalimentari di cui ai commi 1 e 3 devono essere conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 recante i requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti.
      6. Qualora gli organismi di certificazione dei prodotti agroalimentari di cui ai commi 1 e 3 abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, essi devono offrire adeguate garanzie di obiettività e di imparzialità e disporre di personale qualificato nonché delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 8.
(Registrazione delle STG, DOP e IGP e misure di promozione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero

 

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delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le necessarie procedure affinché i prodotti agroalimentari tradizionali già individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e in possesso dei requisiti stabiliti dal citato regolamento (CE) n. 509/2006, siano registrati con la denominazione di specialità tradizionale garantita (STG).
      2. Le regioni, relativamente ai prodotti agroalimentari registrati con la denominazione «autenticità certificata» e con denominazioni geografiche, promuovono le procedure per la registrazione dei medesimi prodotti come a denominazione d'origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano, con iniziative mirate di propaganda e di informazione rivolte agli operatori, ai produttori, agli esercenti e ai consumatori, la diffusione e la conoscenza dei prodotti agroalimentari registrati con la denominazione «autenticità certificata».

Art. 9.
(Norme finali).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, la denominazione «autenticità certificata» è attribuita:

          a) alla pasta di alta qualità prodotta in Italia, ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di cui all'allegato I annesso alla presente legge;

          b) all'espresso e al cappuccino italiani, ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di cui all'allegato II annesso alla presente legge. Al fine di cui alla presente lettera, l'Istituto nazionale espresso italiano è altresì riconosciuto quale associazione ai sensi dell'articolo 4 e il marchio

 

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del medesimo Istituto è utilizzato quale marchio di qualità dell'espresso e del cappuccino italiani ai sensi dell'articolo 6.
        2. Al fine di sviluppare l'intera filiera della produzione della pasta di alta qualità ad «autenticità certificata», contraddistinta dal relativo marchio di qualità, è istituito un apposito fondo di filiera.
        3. Il fondo di cui al comma 2 è destinato al finanziamento di interventi volti a favorire, in particolare, la diffusione delle varietà di grano duro aventi i requisiti definiti dal disciplinare di cui all'allegato I annesso alla presente legge, la promozione dei marchi di qualità della pasta di alta qualità ad «autenticità certificata» e la formazione professionale degli operatori della filiera.
        4. Il fondo è alimentato da un prelievo, il cui importo è stabilito ogni anno dal consorzio di cui al comma 5, sul prezzo di fabbrica della pasta di semola di grano duro contraddistinta dal marchio di qualità, versato da parte dei produttori di pasta al fondo medesimo. La ripartizione del prelievo tra i componenti della filiera è effettuata con delibera del citato consorzio.
        5. Il fondo è amministrato da un consorzio, con personalità giuridica di diritto privato, retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato di gestione del consorzio è costituito da rappresentanti delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, degli stoccatori, dei mugnai, dei pastai e della distribuzione.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.