1. La presente legge, attraverso la realizzazione di azioni e di operazioni dirette al sostegno, alla produzione, alla diffusione e alla commercializzazione, tutelando gli usi e le tradizioni locali in un contesto di filiera, è volta a promuovere e a valorizzare la rinomanza e la distinzione, nei mercati, dei prodotti agricoli, alimentari ed enogastronomici, di seguito denominati «prodotti agroalimentari», realizzati in Italia attraverso un processo produttivo controllato e certificato secondo norme ufficiali, aventi una riconosciuta tradizionalità a livello nazionale o regionale, o che rispecchiano un prototipo originale e autentico che soddisfa le attese del consumatore e le cui denominazioni godono di una consolidata e diffusa notorietà.
2. I prodotti agroalimentari conformi alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo e al relativo disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3 sono designati con la denominazione «autenticità certificata».
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro dei prodotti agroalimentari contraddistinti dalla denominazione «autenticità certificata» ai sensi della presente legge.
2. Per essere iscritto nel registro di cui al comma 1, un prodotto agroalimentare deve avere caratteristiche specifiche e, in particolare, deve essere ottenuto con materie
1. Per essere registrato con la denominazione «autenticità certificata», un prodotto agroalimentare, oltre a possedere le caratteristiche previste dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, deve essere conforme ad un disciplinare predisposto ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Il disciplinare deve comprendere i seguenti elementi:
a) il nome originario del prodotto agroalimentare;
b) la descrizione del prodotto agroalimentare, incluse le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, sensoriali e organolettiche;
c) la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare;
d) gli elementi principali atti a definire l'autenticità, le particolarità qualificative del prodotto agroalimentare e, eventualmente, le referenze utilizzate;
e) gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità o l'originalità del prodotto agroalimentare;
f) i requisiti minimi e le procedure di controllo del processo produttivo. Tali procedure devono riguardare l'intera filiera del prodotto e, qualora sia costituito da materie prime coltivate in Italia, estendersi
g) qualora sia prevista l'analisi sensoriale, i metodi e le modalità di controllo per accertare che il profilo sensoriale sia conforme a quello certificato;
h) se opportuno, la prova, ottenuta attraverso appositi test, che il profilo sensoriale certificato risponde alle caratteristiche desiderate dal consumatore ovvero che si tratta di un modello di qualità.
1. La domanda di registrazione della denominazione «autenticità certificata» può essere presentata esclusivamente da un'associazione. Per associazione si intende qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agroalimentare, comprese le persone fisiche e giuridiche. Dell'associazione possono, comunque, fare parte anche soggetti terzi che sono interessati a partecipare.
2. Un'associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agroalimentari che essa stessa produce, elabora o fornisce o, in casi eccezionali, rappresenta.
3. La domanda di registrazione comprende almeno:
a) il nome e l'indirizzo dell'associazione richiedente;
b) il disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3;
c) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici, ai sensi dell'articolo 7;
d) i documenti che comprovano la tradizionalità, l'autenticità o l'originalità del prodotto.
1. Soltanto i produttori e gli utilizzatori che rispettano il relativo disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3 possono fare riferimento a un prodotto recante sull'etichetta la denominazione «autenticità certificata» nella pubblicità, nella fornitura e nei documenti relativi al medesimo prodotto.
2. Sull'etichetta di un prodotto agroalimentare, qualora si faccia riferimento all'autenticità, deve figurare il nome registrato, accompagnato dalla denominazione «autenticità certificata» e dall'eventuale marchio di qualità di cui all'articolo 6.
1. Gli imballaggi dei prodotti agroalimentari recanti la denominazione «autenticità certificata» possono essere contraddistinti con un marchio di qualità del prodotto.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni interessate di cui all'articolo 4 o, se disponibili, dei marchi o contrassegni distintivi da esse già posseduti, il modello del marchio di qualità previsto dal comma 1 e le relative caratteristiche, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di marchi e di etichettatura dei prodotti agroalimentari.
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali designa l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli sull'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge ai sensi del regolamento
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
1. In sede di prima attuazione della presente legge, la denominazione «autenticità certificata» è attribuita:
a) alla pasta di alta qualità prodotta in Italia, ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di cui all'allegato I annesso alla presente legge;
b) all'espresso e al cappuccino italiani, ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di cui all'allegato II annesso alla presente legge. Al fine di cui alla presente lettera, l'Istituto nazionale espresso italiano è altresì riconosciuto quale associazione ai sensi dell'articolo 4 e il marchio
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.